Articolo 1

È costituita, ai sensi della legge 383/00, l’associazione di promozione sociale denominata “ARTICOLO 45” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

 

Articolo 2

L’associazione ha sede attualmente in Napoli in vico salata all’olivella, n. 19 – 80135 Napoli e  potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

OGGETTO

 

Articolo 3

Articolo 45 è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L Associazione ARTICOLO 45

  • promuove iniziative per la tutela dei diritti sociali con particolare attenzione ai soggetti deboli ed emarginati, con interventi atti ad eliminare l’esclusione sociale, proponendo iniziative di recupero e prevenzione a favore delle categorie svantaggiate e nel pieno rispetto dei diritti civili;
  • promuove attività di aggregazione, socializzazione e animazione sociale per anziani;
  • favorisce la tutela dei diritti dei minori promuovendo iniziative intese a ridurre la devianza e la dispersione scolastica mediante azioni di sostegno a favore di famiglie multiproblematiche e la promozione delle responsabilità familiari;
  • diffonde la cultura giovanile, ideando e mettendo in atto occasioni di confronto, di interscambio di idee, di conoscenza ma anche di accoglienza, per favorire opportunità di formazione e crescita;
  • attiva laboratori di alfabetizzazione, ludico-ricreativi e ludico-sportivi a favore dei cittadini extracomunitari in collaborazione con istituzioni, comunità ed altre realtà locali;
  • favorisce lo sviluppo di politiche di inclusione sociale delle persone con disabilita fisiche e psichiche, favorendone l’integrazione mediante iniziative ed azioni ispirate alla partecipazione ad attività socioculturali;
  • promuove la difesa dei diritti umani e la diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica;
  • promuove campagne d’informazione per creare e rafforzare il principio della legalità, educando al senso civico e alla cittadinanza attiva;
  • favorisce un consumo critico e consapevole socialmente solidale, promuove la finanza etica e la tutela dei diritti dei consumatori anche attraverso il sostegno e la collaborazione con altre associazioni preposte allo scopo;
  • favorisce la socializzazione fra i “giovani” attraverso iniziative culturali ed opportunità per condividere esperienze, rafforzando la comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi;
  • favorisce l’educazione alla interculturalità e all’antirazzismo;
  • tutela e sostiene azioni di valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente;
  • favorisce la cultura dei volontariato e lo scambio di conoscenze ed esperienze nell’ambito del Servizio Civile Volontario e Servizio Volontario Europeo.

Al fine di perseguire gli scopi sociali l’Associazione può svolgere le seguenti attività::

  • gestione diretta o indiretta di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale a favore di persone anziane, disabili e minori, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici e con realtà private;
  • realizzazione e gestione di interventi sociali, culturali ed educativi, formativi e riabilitativi, di prevenzione, di formazione e orientamento rivolti a minori, disabili, anziani e cittadini extracomunitari, compresi i richiedenti di protezione internazionale;
  • ricerca-azione sulle problematiche del disagio, dello svantaggio sociale, della lotta alle vecchie e nuove povertà volte a delineare nuovi percorsi d’intervento integrati pubblico e privato;
  • progettazione e gestione di programmi didattici, percorsi di formazione professionale e orientamento al lavoro;
  • tirocini formativi lavorativi per minori, giovani ed adulti disoccupati ed inoccupati, ai sensi delle norme vigenti in materia di promozione dell’occupazione;
  • assistenza, consulenza per conto di soggetti pubblici o privati, per la progettazione di servizi socio-assistenziali complessi;
  • consulenza, formazione ed assistenza tecnica ad enti pubblici nella programmazione e pianificazione di interventi nel settore delle politiche sociali;
  • attivazione e gestione di case famiglia e comunità di accoglienza per minori a rischio in condizioni di forte disagio, che garantiscono ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa;
  • gestione e organizzazione di biblioteche pubbliche e private e di servizi informagiovani;
  • gestione di impianti sportivi, attività turistiche, ambientali e ricreative anche come strumento per il recupero sociale;
  • attivazione e gestione di centri interculturali e di servizi di mediazione sociale e dei conflitti;
  • gestione e conduzione di beni mobili e immobili concessi in uso a qualsiasi titolo da enti Pubblici, compresi quelli confiscati alle organizzazioni criminali;
  • attivazione e gestione di attività di scambi internazionali e di mobilità europea al fine di promuovere la cultura giovanile

L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

SOCI

 

Articolo 4

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere :

  • Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

  • Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

  • Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

  • Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

 

Articolo 5

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

 

Articolo 6

La qualità di socio  si perde per:

  • Decesso;
  • Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.;
  • Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

RISORSE ECONOMICHE

 

Articolo  7

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  • dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  • da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
  • contributi di organismi internazionali;
  • entrate derivanti  da  attività  commerciali  e  produttive  marginali,  e  proventi  delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
  1. beni mobili ed immobili:
  2. donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 8

Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci,
  2. il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Articolo 9

 

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha, il compito:

  • di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

 

Articolo 10

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

 

Articolo 11

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Articolo 12

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Articolo I4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

 

Articolo 16

Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 17

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

Articolo 18

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

 

Articolo 19

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

 

ESERCIZIO SOCIALE

 

Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

SCIOGLIMENTO

 

Articolo 21

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

NORME FINALI

 

Articolo 22

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.